Modi alternativi per formalizzare la separazione ed il divorzio
L’assistenza degli avvocati è facoltativa e non necessaria. Per separarsi consensualmente in Comune in genere occorrono 30 giorni totali tra richiesta, fissazione della data e altre formalità.
Il secondo è quello mediante negoziazione assistita con l’ausilio degli avvocati.
Per negoziazione assistita si intende l’accordo raggiunto all’esito di una procedura conciliativa condotta dalle parti con l’assistenza di due avvocati in cui i coniugi hanno manifestato l’impegno di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere i loro rapporti in maniera amichevole.
L’accordo è redatto in forma scritta e deve essere sottoscritto dagli avvocati che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico e che certificano l’autenticità delle firme dei coniugi.
Tale accordo, che dovrà essere sottoposto al vaglio del PM e trasmesso allo stato civile per le necessarie annotazioni, ha quindi gli stessi effetti del provvedimento di separazione/divorzio che viene omologato dal tribunale.
Anche in questo caso la presenza di figli minori o non autosufficienti cambia le cose:
in mancanza di figli: l’accordo consensuale viene trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente che, se non individua irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per tutti gli adempimenti.
in presenza di figli: l’accordo deve essere trasmesso entro 10 giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, che lo autorizza, qualora lo ritenga in linea con l’interesse dei figli.