l'addebito
L’accertamento della responsabilità esclusiva in capo ad uno dei coniugi della fine del matrimonio, ha come giuridica conseguenza, laddove ne venga fornita la prova in sede processuale, il risarcimento del danno subito e la perdita del diritto all’assegno di mantenimento se la colpa è attribuita al coniuge economicamente più debole.
La prova non è però facilmente raggiungibile in sede giudiziaria. La giurisprudenza sul punto è estremamente rigorosa e principio ormai assodato è che ai fini della dichiarazione di addebito è necessario che il comportamento denunciato sia la causa della crisi.
 Il caso più ricorrente e che come tale ha dato adito a molteplici pronunce è il “tradimento”. Solo quando il tradimento è stato causa della crisi e peraltro è stato tale da ledere la dignità dell’altro coniuge si otterrà la pronuncia della separazione per colpa con il riconoscimento di un risarcimento danno per la cui quantificazione sarà necessario che la parte fornisca la prova.
Se nel corso del giudizio emergerà che la coppia era già in crisi o che dopo la scoperta del tradimento il rapporto era proseguito con superamento dello stesso non si darà luogo alla pronuncia di addebito.